Conti dormienti, il Fisco continua a battere cassa

Pubblicato il 04 aprile 2009

L'Abi ha spiegato che le banche devono continuare ad applicare le imposte dovute anche nei confronti dei conti e titoli cosiddetti “dormienti”. In particolare, i redditi che si vengono a produrre tra il momento dell'individuazione del conto non movimentato da almeno 10 anni e il momento in cui le somme vengono versate nel Fondo devono essere sottoposti alle originarie classificazioni oggettive e soggettive; continuerà, cioè, ad essere applicabile, da parte della banca, la ritenuta prevista dall'art. 26, comma 2 del Dpr 600/1973 sugli interessi dei depositi e dei conti correnti, e le ritenute sui redditi di capitali derivanti dai titoli. Non si applicherà, tuttavia, l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi di partecipazioni qualificate, stante la necessità di una richiesta scritta. In caso di redditi finanziari percepiti nel regime di risparmio amministrato o di risparmio gestito, devono continuare ad applicarsi le ordinarie regole impositive mentre, per i rapporti in regime dichiarativo, occorre distinguere dai conti già individuati come dormienti quelli che lo diverranno in futuro: per questi ultimi sarà necessario applicare il regime dichiarativo con le conseguenti segnalazioni nominative nel modello 770. L'Abi ricorda, infine, la scadenza del 31 maggio per il versamento al Fondo degli strumenti finanziari dormienti.

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