Conti correnti, portabilità senza oneri e spese
Pubblicato il 27 gennaio 2015
Sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015 è stato pubblicato il
Decreto legge n. 3 del 24 gennaio 2015 contenente “
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.
Il provvedimento, in vigore dal 25 gennaio 2015, prevede, tra le altre misure, disposizioni sulla
portabilità dei conti correnti (articolo 2) ai sensi delle quali gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in
caso di
trasferimento di un conto di pagamento, sono tenuti ad adottare e concludere le relative procedure, di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva n. 2014/92/UE,
entro i termini ivi previsti,
senza oneri e spese di portabilità
a carico del cliente.
Risarcimento per il mancato rispetto delle modalità e dei termini
E' previsto espressamente, sul punto, che il
mancato rispetto delle modalità e dei termini citati, determinerà un diritto al
risarcimento a carico dell'istituto bancario o del prestatore di servizi di pagamento ed in favore del cliente, in
misura proporzionale al ritardo e alla
disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.