Contestazione di circostanza aggravante. Ammesso richiedere il rito alternativo

Pubblicato il 06 luglio 2018

L’imputato può richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di nuova contestazione di una circostanza aggravante presente negli atti di indagine.

In questo senso si è espressa la Corte costituzionale, con sentenza n. 141 del 5 luglio 2018, ritenendo illegittimo costituzionalmente l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo al giudizio.

La questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, era stata sollevata dal tribunale ordinario di Salerno verso l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l’imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

I riti alternativi devono essere richiesti nei termini

L’istituto della messa alla prova consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il codice di procedura penale stabilisce i termini entro i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la richiesta di messa alla prova. Al pari che in altri riti alternativi, la mancata presentazione della richiesta nel termine stabilito determina una decadenza, sicché, nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato, se non ha agito nei termini, non può più chiedere la messa alla prova.

Ma il tribunale rimettente solleva il dubbio che in presenza di una contestazione suppletiva “tardiva” o “patologica” di una circostanza aggravante, ovvero una contestazione basata non su nuove risultanze ma su elementi già presenti negli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non vi sia la possibilità per l’imputato di accedere al rito speciale della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Illegittima la preclusione per l’imputato di un rito alternativo in caso di nuove contestazioni

La Corte costituzionale ritiene fondata la questione di legittimità sollevata anche sulla scorta di due precedenti sentenze della stessa (n. 237/2012 e 273/2014), nelle quali era stato affermato che l’imputato ha diritto di esprimere la sua opzione per i riti alternativi, sia quando all’accusa originaria ne viene aggiunta una connessa sia quando l’accusa è modifica nei suoi aspetti essenziali.

Pertanto, nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, non prevedere nell’art. 517 cpp la facoltà per l’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, comporta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

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