Contestazione delle spese del giudizio, gli errori vanno ben specificati

Pubblicato il 06 novembre 2014 Con riferimento al controllo di legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate.

Ed infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nell'atto devono essere specificati gli errori che si assume abbia commesso il giudice di merito, con precisazione delle voci di tabelle degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23624 del 5 novembre 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy