Contestazione delle spese del giudizio, gli errori vanno ben specificati
Pubblicato il 06 novembre 2014
Con riferimento al
controllo di legittimità della pronuncia di
condanna alle spese del giudizio è da ritenere
inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta
violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del
mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate.
Ed infatti, per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nell'atto devono essere
specificati gli errori che si assume abbia commesso il giudice di merito, con
precisazione delle voci di tabelle degli onorari,
dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le
singole spese asseritamente non riconosciute.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 23624 del 5 novembre 2014.