Per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione si applicano, in via analogica, le regole procedimentali previste dall’articolo 195 del TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
Ne consegue che anche al procedimento relativo alla sanzione irrogata ai revisori contabili ai sensi dell’articolo 163, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 58/1998, vada affermata l’applicabilità del termine di 180 giorni dall’accertamento, termine previsto, appunto, dall’articolo 195 del TUF.
La Consob, quindi, ha 180 giorni per procedere con la contestazione degli addebiti ai revisori, ovvero 360 giorni se l'interessato risieda o abbia la sede all'estero.
E’ questa la conclusione a cui giunge la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, con la sentenza n. 9997 del 20 aprile 2017, nel cui testo viene sottolineato come l’individuazione di un unico “paradigma procedimentale” risponda all’esigenza “di far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari”.
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