Contenzioso tributario: no al contributo unificato per gli atti notificati prima del 6 luglio
Pubblicato il 21 agosto 2011
A partire dallo scorso 6 luglio anche le controversie tributarie sono soggette al pagamento del contributo unificato al posto dell'imposta di bollo. E' quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 37 del decreto legge 98/2011 ai sensi del quale
“per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato» in base al valore della lite”.
In particolare, partendo dall'interpretazione testuale e ragionata della disposizione, occorre ritenere che l'applicazione del contributo unificato faccia riferimento ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, al 6 luglio, e non al deposito del fascicolo presso le Commissioni tributarie.