Contenzioso tributario. La perizia dell' UTE non è automaticamente attendibile
Pubblicato il 09 maggio 2015
Con sentenza n. 9357 depositata il 8 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, ha accolto il ricorso di una s.r.l. contribuente, avverso la pronuncia con cui la Commissione Tributaria Regionale confermava l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'Agenzia delle Entrate; avviso volto al recupero in tassazione delle maggiori Ires, Irap ed Iva in conseguenza dell'accertato maggior valore dell'immobile dalla medesima contribuente ceduto ad altra s.r.l..
Tra le altre censure, lamentava la ricorrente, come la Ctr avesse ritenuto adeguatamente motivato l'atto impositivo – ed al contempo adempiuto l'onere incombente sull'Ufficio di comprovare la fondatezza della pretesa fiscale azionata – esclusivamente sulla base di una
perizia dell'Agenzia del Territorio. E ciò, ancorché detta perizia si limitasse ad indicare i valori minimi e massimi dei fabbricati insistenti sulla medesima zona dell'immobile
de quo.
La Cassazione, in proposito – ritenendo fondata detta censura e cassando dunque la sentenza impugnata – ha rilevato come dinnanzi al giudice tributario, l'Amministrazione finanziaria si ponga sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima da essa prodotta altro non costituisce che una
perizia di parte. Detta stima può dunque costituire la
principale fonte di convincimento del giudice, purché quest'ultimo
spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.
Pertanto, se da una parte la
stima dell'Ute per determinare il maggior valore degli immobili, non può essere di per sé ritenuta inattendibile – solo perché proveniente da un Ufficio che costituisce un'articolazione della stessa Amministrazione finanziaria – dall'altra
non può essere considerata nemmeno di per sé attendibile e sufficiente a supportare l'atto impositivo, senza che
(come esattamente avvenuto nel caso di specie) sia verificata e spiegata in motivazione la sua idoneità a dimostrare i più alti valori riscontrati ed a superare le contestazioni sollevate dal contribuente