Il Decreto legge n. 193/2016, con la sua conversione in Legge n. 225/2016, ha introdotto la facoltà di comporre alcune controversie in materia di accise e di IVA, facendo ricorso all’espletamento di una procedura transattiva che potesse portare ad una possibile definizione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.
Nello specifico, il citato decreto ha autorizzato l’Agenzia delle Dogane a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti al 3 dicembre 2016 aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche.
Riguardo alla sanatoria sulle liti pendenti sulle accise è intervenuta l'Agenzia delle Dogane, con la nota n. prot. 71066 del 2017, a dettare le regole operative e le scelte interpretative che consentono agli uffici e ai contribuenti di finalizzare le singole istruttorie di definizione.
Nella recente nota, l'Agenzia delle Dogane riporta il parere dell’Avvocatura generale dello Stato riguardo due aspetti, quali:
Fin dall'approvazione la norma è apparsa a favore dei contribuenti, anche se la sua applicazione ha posto rilevanti questioni sul piano sostanziale e operativo.
Con la nota 71066/2017, l'Agenzia delle Dogane chiarisce alcuni punti fondamentali.
In primo luogo, si specifica che è ricompreso nell'ambito della disposizione normativa la generalità dei giudizi tributari pendenti volti al recupero dell’accisa e dell’Iva afferente, su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche.
Riguardo al quantum definibile (tra il 20% e il 100%), la nota rileva come questo non deve risultare sproporzionato rispetto alla pretesa originaria, assicurando anzitutto la parità di trattamento tra i soggetti interessati da situazioni simili.
Inoltre, secondo l'Agenzia si dovrà procedere all’apprezzamento dei profili di natura oggettiva e a quelli soggettivi, relativi alla condotta del contribuente e alla sfera patrimoniale del soggetto obbligato. Si legge, infatti che: “nella stima della congruità dell’importo si terrà conto dello stato e grado del contenzioso pendente, della durata della controversia, nonché dell’aleatorietà dell’esito dello stesso”.
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