Contenzioso lavorativo. Il contributo unificato si calcola sul reddito familiare
Pubblicato il 30 giugno 2012
La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con la nota del
24 maggio 2012, ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo l’applicazione di alcune recenti modifiche apportate al regime del contributo unificato, da elargire nel momento in cui inizia un contenzioso in ambito lavorativo.
La norma di legge da prendere a riferimento è quella del Testo Unico delle spese di giustizia (articolo n. 9, comma 1 bis, DPR
115/2002) secondo la quale è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio nei processi di lavoro e previdenziali, dalle parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto per il gratuito patrocinio (articolo 76 Testo Unico spese di giustizia).
Esenzione, dunque, che vale fino ad un importo di 31.884,48 euro.
Con la nota in oggetto, la Sezione Lavoro specifica ora che il richiamo all’articolo 76 del Testo Unico spese di giustizia deve essere fatto nella sua interezza. Dunque, nel computo del reddito su cui calcolare il contributo unificato devono essere fatti rientrare anche i redditi familiari: gli emolumenti del coniuge e degli altri familiari conviventi oltre a quelli del lavoratore parte in causa.
Per far valere l’esenzione, il ricorrente deve fornire un’autocertificazione della propria situazione reddituale, comprensiva di quella di tutti i componenti il suo nucleo familiare. Ne deriva, pertanto, che le famiglie con più redditi risultano sfavorite per ciò che riguarda la determinazione del livello soglia di esenzione del suddetto contributo.
Si precisa, poi, che i soggetti che possono beneficiare dell’esonero dal pagare il contributo unificato sono solo le persone fisiche, mentre nessuna esenzione è prevista per gli enti e le società, che dovranno sempre corrispondere il contributo. Infine, la nota sostiene che gli accertamenti tecnici preventivi (ATP) in materia previdenziale, ai fini della determinazione del contributo unificato da versare all'atto dell'iscrizione, sono da considerare a tutti gli effetti procedimenti ordinari, per i quali è dovuto un contributo di 37,00 euro.