Alle Regioni in piano di rientro sanitario spettano solo compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale.
Queste, tuttavia, non si possono “sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali”.
L’articolo 20 del Decreto legislativo n. 118/2011, prevede, infatti, la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio.
Lo ha sottolineato la Corte costituzionale con sentenza n. 117 dell’1 giugno 2018 con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della Legge della Regione Campania n. 10/2017, recante “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017”.
Se nel corso della situazione di emergenza della Regione Campania – si legge nella decisione - devono essere salvaguardati i livelli essenziali delle prestazioni, non può essere unilateralmente innalzato il fabbisogno standard, quando detta emergenza non risulti definitivamente superata.
Nella specie, è stato ritenuto che le disposizioni in esame interferivano con l’attività del Commissario ad acta e con l’attuazione del piano di rientro sanitario, attraverso la previsione di norme integrative e non conformi al dettato del piano medesimo.
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