Consulta sul Market abuse

Pubblicato il 13 maggio 2016

Questioni di legittimità inammissibili

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 187-bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria), sulla manipolazione del mercato (market abuse).

I rilievi 

La norma censurata sanziona, attraverso l'irrogazione sia di sanzioni amministrative che di sanzioni penali, il soggetto che tramite mezzi di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Il rilievo di illegittimità costituzionale era stato sollevato dalla Corte di cassazione, quinta sezione civile e sezione tributaria, per violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sul diritto di non essere giudicato o punito due volte (principio del ne bis in idem).

L’asserita incostituzionalità era stata rimarcata anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 marzo 2014 (causa Grande Stevens e altri), con la quale l’ordinamento italiano era stato specificamente censurato per aver previsto un sistema di “doppio binario” sanzionatorio nel settore degli abusi di mercato.

Ok alla doppia sanzione

Nelle motivazioni della propria sentenza n. 102 del 12 maggio 2016, la Consulta, dopo aver rilevato l’inammissibilità della prima questione sollevata in quanto non rilevante nel giudizio a quo, ha, in particolare, precisato come sia pacifico, proprio sulla base alla consolidata giurisprudenza europea, che il divieto di bis in idem abbia carattere processuale, e non sostanziale.

Agli Stati aderenti, ossia, viene permesso di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, anche se ciò deve avvenire in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro.

Ritenuta inammissibile, a seguire, anche la questione rilevata in via subordinata e con cui era stato sollecitato un intervento additivo, volto alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 649 del Codice di procedura penale sul divieto di un secondo giudizio “nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto, nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli”

Sul punto, la Corte costituzionale evidenzia come non possa non rilevarsi “il carattere perplesso della motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione subordinata, che ne segna l’inammissibilità”.

La notizia del verdetto della Consulta sulla manipolazione del mercato e sulla legittimità della doppia sanzione era già stata anticipata con comunicato dell’Ufficio stampa della Corte l’8 marzo 2016.

 

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