Con sentenza n. 70 del 14 aprile 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721, lettera a), della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per come sollevata dalla Regione Veneto, unitamente ad altre questioni concernenti il riparto delle competenze Stato - Regioni.
La disposizione di cui è stata dichiarata l'incostituzionalità è quella che, nel demandare a un accordo, concluso in sede di Conferenza permanente, la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini extracurriculari, stabilisce che la revisione della disciplina debba avvenire "secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale".
Tale previsione era stata censurata per asserita violazione degli artt. 3, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione.
Ebbene, la Consulta ha ritenuto fondata la questione promossa in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost. concernente la competenza legislativa regionale residuale.
La Corte, in particolare, ha sottolineato come la disposizione statale impugnata circoscriva l’applicazione dei tirocini a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.
Una tale limitazione, tuttavia, determina un’indebita invasione della competenza regionale residuale in materia di "formazione professionale".
Ciò, analogamente a quanto già affermato nella precedente sentenza della medesima Consulta n. 287/2012, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una disposizione statale che limitava la promozione dei tirocini extracurricolari unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Intervenendo in via diretta in una materia che non aveva nulla a che vedere con la formazione aziendale, tale norma determinava un’indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni.
Parimenti, quindi, la Consulta ha concluso per la declaratoria d'incostituzionalità anche della disposizione di cui all’art. 1, comma 721 lettera a) della Legge di Bilancio 2022.
Da segnalare che con la medesima pronuncia, i giudici costituzionali hanno giudicato fondata anche un'altra questione che la Regione Veneto aveva sollevato rispetto all’art. 1, comma 537, della medesima Legge, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del contributo per la rigenerazione urbana spettante ai comuni.
In proposito, la disposizione censurata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Per il resto, le questioni ulteriormente sollevate dalla Regione Veneto sono state giudicate non fondate.
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