La Corte costituzionale si è pronunciata su alcune questioni sollevate con riferimento alla normativa che ha introdotto i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, contenuta nella Legge n. 41/2016.
Una Legge che, si rammenta, ha inasprito le sanzioni penali per chi cagioni per colpa, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte o delle lesioni personali in danno di una persona.
Le relative previsioni hanno superato il vaglio di costituzionalità per quanto riguarda il divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra le quali la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Per contro, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del novellato articolo 222 del Codice della strada nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
In particolare, la revoca automatica della patente è stata ritenuta legittima solo nei casi di condanna per reati stradali in cui sia stata riconosciuta l'aggravante dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.
Nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali, ossia, i giudici costituzionali ne hanno escluso l’automatismo, riconoscendo, al giudice di merito, il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
E' quanto si apprende da un comunicato dell'Ufficio stampa della Corte costituzionale, datato 20 febbraio 2019, in cui viene anche reso noto che la menzionata sentenza verrà depositata tra circa un mese.
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