La Corte Costituzionale fa salva l’imposizione, da parte del Comune, di un contributo straordinario sull’aumento del valore immobiliare, conseguibile a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, da destinare alla realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale.
La Consulta respinge così – con sentenza n. 209 del 17 luglio 2017 - la questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento al D.L. n. 78/2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con Legge n. 122/2010 (che contempla l’irrogazione, da parte del Comune di Roma, di detto contributo straordinario nella misura massima del 66% sul maggior valore conseguibile a seguito delle valorizzazioni immobiliari generate dai piani urbanistici).
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