La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione contenuta nell’articolo 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, per come modificata dall’articolo 38, comma 1, lettera b), n. 2, del Decreto-legge n. 98/2011 e che, nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, sanziona, con l’inammissibilità del ricorso, l’omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
La questione di incostituzionalità è stata sollevata dalla Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, per asserito contrasto con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, e in relazione all’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sull’assunto secondo cui la sanzione dell’inammissibilità del ricorso costituirebbe una reazione sproporzionata ed irragionevole rispetto allo scopo perseguito.
Ragione condivisa dalla Corte costituzionale, secondo la quale le conseguenze sfavorevoli derivanti dall’inammissibilità dell’atto non sarebbero adeguatamente bilanciate dall’interesse ad evitare l’abuso del processo, già, per contro, efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella di cui all’articolo 52 della Legge n. 69/2009.
Nello specifico – ha precisato la Consulta nella sentenza n. 241 del 20 novembre 2017 – l’eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze rispetto al fine perseguito, comporta la manifesta irragionevolezza dell’ultimo periodo dell’articolo censurato.
Nelle motivazioni, i giudici costituzionali hanno spiegato come la disposizione contestata vada letta congiuntamente alla previsione del capoverso precedente, introdotto dall’articolo 52 della legge n. 69/2009, ai sensi del quale il giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non può liquidare spese, competenze ed onorari superiori al valore della prestazione dedotta in giudizio.
I due periodi sarebbero strettamente correlati e legati all’esigenza di evitare l’utilizzo abusivo del processo in ambito previdenziale e di deflazionare il contenzioso in detta materia.
Secondo la Consulta, tuttavia, la disposizione che prevede di non liquidare le spese in misura superiore al “valore della prestazione dedotta in giudizio” è di per sé sola idonea a perseguire pienamente lo scopo, senza aver bisogno della quantificazione contenuta nell’atto introduttivo, per come sancita dalla seconda previsione.
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