Consulta: ok alle intercettazioni del parlamentare con l'autorizzazione della camera di appartenenza

Pubblicato il 20 maggio 2011 Nel testo dell'ordinanza n. 171 del 19 maggio 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con riferimento all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della Legge n. 140/2003 sulle “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato” (cosiddetto lodo Schifani), articolo ritenuto in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione.

Impugnata, nel dettaglio, la norma che disciplina il procedimento del giudice per le indagini preliminari che intenda utilizzare, nei confronti di un parlamentare, intercettazioni cui quest'ultimo casualmente abbia preso parte, quando esse siano state disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi; in tali casi, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che il giudice debba chiedere alla Camera competente la relativa autorizzazione.

Secondo la Consulta, la questione, per come sollevata, risulterebbe carente di motivazione mancando “di precisare con la necessaria univocità quando il parlamentare sia divenuto indagato, in rapporto all'epoca in cui fu captato, o comunque quando siano emersi indizi di reità a suo carico, al fine di escludere poi, con altrettanta esaustività, che l'intercettazione delle utenze dei terzi, anche alla luce della durata di esse, sia divenuta uno strumento impiegato dall'Autorità giudiziaria al fine di acquisire elementi di prova a carico del membro del Parlamento”.

Nella specie, la questione di costituzionalità era stata promossa nell'ambito del procedimento per concussione attivato nei confronti dell'ex parlamentare ed ex ministro della giustizia, Clemente Mastella. Procedimento che è stato oggetto di un'ulteriore decisione nello stesso giorno, questa volta dei giudici di Cassazione.

Con sentenza n. 19708/2011, infatti, la Corte di legittimità ha spiegato che se il pubblico ministero della fase cautelare abbia sollevato questioni di costituzionalità innanzi ai giudici della Consulta, non viene a determinarsi il blocco dell'avvio del processo innanzi al giudice dell'udienza preliminare. Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “il processo principale, in cui è stata esercitata l'azione penale nei confronti di Mastella, è del tutto autonomo da quello incidentale, concludendo che la sospensione disposta ha riguardato il solo procedimento incidentale cautelare, mentre l'autonomo processo di merito è proseguito legittimamente, non interferendo le vicende della procedura cautelare sul suo fisiologico sviluppo”.
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