Secondo la Consulta, l’Ordine provinciale dei medici non può adottare un provvedimento disciplinare nei confronti di un componente della Giunta regionale, medico, per aver proposto e contribuito ad approvare un atto politico/amministrativo regionale, sgradito all’Ordine professionale.
Deve ritenersi, quindi, illegittima la radiazione di un medico che ricopra l’incarico di assessore regionale eventualmente disposta dall’Ordine professionale in considerazione delle funzioni dal medesimo svolte.
E’ quanto si apprende da un comunicato dell’Ufficio stampa della Corte costituzionale di ieri, in cui viene reso noto quanto deciso dalla Consulta rispetto ad un ricorso con cui la Regione Emilia Romagna aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna.
Quest’ultimo aveva comminato la sanzione della radiazione dall’albo dei medici nei confronti di un medico assessore regionale alle politiche per la salute, che aveva proposto e contribuito ad approvare una delibera della Giunta in ordine alla possibilità di impiegare infermieri nelle ambulanze anche in assenza dei medici, delibera, questa, affatto gradita all’Ordine di riferimento che, per risposta, aveva disposto la radiazione del dottore.
La Regione, a fronte di questo provvedimento, aveva sollevato il menzionato confitto di attribuzione che, da quanto si apprende, è stato accolto.
Nella nota stampa del 5 novembre, diffusa in attesa del deposito della sentenza, viene sottolineato come l’Ordine dei medici, nel disporre la sanzione, abbia invaso la competenza assegnata alla Regione dagli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, in materia di organizzazione sanitaria.
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