E’ incostituzionale l’articolo 7, commi 2 e 5, della Legge sulla partecipazione della Regione Puglia (Legge regionale n. 28/2017), nella parte in cui prevede che il dibattito pubblico regionale si svolga anche sulle opere nazionali.
Lo ha dichiarato la Corte costituzionale con sentenza n. 235 del 14 dicembre 2018.
La legge censurata disciplina le modalità e gli strumenti di partecipazione alla elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali.
Nell’introdurre diverse modalità di coinvolgimento di soggetti e di istituzioni nel processo decisionale su opere e progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità di riferimento, la stessa disciplina, in particolare, il dibattito pubblico regionale.
Si tratta di un intervento che – a detta della Consulta - comporta un’indebita interferenza con il dibattito previsto dalla legislazione statale di riferimento, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Senza contare l’ulteriore violazione dell’art. 97, primo comma, della Carta costituzionale per lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione.
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