Consulta: la Legge regionale non può derogare ai concorsi

Pubblicato il 16 gennaio 2010
La Consulta, con sentenza n. 9 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23, sulla disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale, per contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell’amministrazione e di accesso alla stessa mediante concorso enunciati dall’articolo 97, commi primo e terzo, della Costituzione.

La disposizione impugnata consentiva all'Ente regionale di affidare incarichi di Direttore regionale a personale esterno all'amministrazione fissando, a tale scopo, una riserva di posti pari al 30%. Nel testo della sentenza, la Corte costituzionale precisa, altresì, come sia eventuali deroghe al principio secondo cui nella pubblica amministrazione si accede esclusivamente tramite concorso, siano ammesse solo in presenza di “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. Esigenze, queste, non riscontrate nella Legge di specie.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy