Consulta: incostituzionale la prescrizione in anticipo della lira

Pubblicato il 06 novembre 2015

La Corte costituzionale, con sentenza n. 216 del 5 novembre 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26 del Decreto legge n. 201/2011, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), con cui è stata disposta l’immediata estinzione del diritto di convertire i soldi in lire ancora in circolazione rispetto al termine originariamente fissato dalla legge.

Precisamente, la norma censurata, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1-bis, della Legge n. 96/1997 e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1-bis, del Decreto legislativo n. 213/1998, ha sancito la prescrizione a favore dell’Erario, con decorrenza immediata, per le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione e che il relativo controvalore fosse versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Il giudizio che ha dato causa alla questione di legittimità è stato attivato da alcuni cittadini per chiedere la condanna della Banca d’Italia al pagamento del controvalore delle banconote in lire in loro possesso, oltre al risarcimento dei danni, affermando di avere tentato invano di convertire le banconote in euro presso varie filiali della Banca d’Italia, ma che le loro richieste erano state respinte in quanto presentate dopo l’entrata in vigore dell’articolo in contestazione.

Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza

La Consulta, in particolare, ha ritenuto che la questione di costituzionalità della disposizione in esame fosse fondata in relazione alla censurata violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

E’ stato rilevato, infatti, come non fosse dubitabile che il quadro normativo preesistente alla disposizione denunciata di incostituzionalità “fosse tale da far sorgere nei possessori di banconote in lire la ragionevole fiducia nel mantenimento del termine fino alla sua prevista scadenza decennale, come disposto, sia dalla norma sulla prescrizione delle banconote cessate dal corso legale (art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 1997), sia dalla norma che prevede il diritto di convertire le banconote in euro presso le filiali della Banca d’Italia (art. 3, comma 1-bis, della legge n. 96 del 1997, introdotto dall’art. 87 della legge n. 289 del 2002)”.

Inoltre, il fatto che, al momento dell’entrata in vigore della disposizione censurata, fossero già trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della lira non sarebbe comunque idoneo a giustificare il sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. 

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