Consulenze occasionali in giudizio civile, non vi è obbligo di partita Iva

Pubblicato il 20 ottobre 2015

Un medico dipendente Asl, in rapporto esclusivo, che effettua solo in via occasionale prestazioni medico-legali, non è obbligato ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura elettronica.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88 del 19 ottobre 2015.

Per stabilire, dunque, se è necessario o meno ricorrere alla fatturazione elettronica quando si ha un rapporto con la Pa occorre, in primo luogo, verificare se l'operazione è rilevante ai fini Iva e, in caso affermativo, considerare la natura del committente/cessionario.

Consulenze tecniche d'ufficio in via occasionale

Nel caso di una Pubblica Amministrazione si dovrà procedere alla fatturazione elettronica, a meno che la legge non preveda espressamente forme alternative di documentazione.

Fatta tale premessa, l'Agenzia specifica che nella fattispecie di un medico dipendente con rapporto esclusivo, nel caso di consulenza tecnica d'ufficio, si deve distinguere l'ipotesi in cui le prestazioni sono rese all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, da quella in cui sono espletate nel quadro di un giudizio civile o effettuate per finalità assicurative, amministrative e simili.

Nel primo caso (giudizio penale), l’attività è esercizio di pubblica funzione, quindi, rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma tale qualificazione può essere persa se il medico già svolge altre attività di lavoro autonomo o di impresa. Dunque, l'esercizio di pubblica funzione non è di per sé idonea a configurare il presupposto soggettivo ai fini Iva.

Nel secondo caso (giudizio civile), invece, se le prestazioni sono svolte con carattere di abitualità da parte del professionista, il reddito va assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo e va applicata l’Iva, con obbligo di fatturazione elettronica verso la Pa. Tuttavia, se tale consulenza medico-legale è svolta in maniera occasionale, i relativi onorari vanno qualificati come redditi diversi e sono esclusi da Iva.

Conclusioni

In assenza di abitualità, i compensi, erogati da una Pa ai dipendenti pubblici che rendono consulenze tecniche d’ufficio, non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica.

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