Consulenti del lavoro. Pronto il provvedimento con le nuove regole per i tirocinanti

Pubblicato il 24 giugno 2011 Il Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha firmato il tanto atteso decreto contenente le nuove regole per i praticanti che vogliono diventare consulenti del lavoro. Una volta pubblicate in “Gazzetta Ufficiale”, le nuove norme entreranno in vigore decorsi 90 giorni.

Il nuovo provvedimento, predisposto sulla base delle indicazioni dello stesso Consiglio nazionale va a sostituire il precedente regolamento del 1997. Alcune disposizioni sono state confermate, anche se con delle eccezioni, mentre altre sono state completamente riscritte.

In sintesi i punti salienti del nuovo regolamento.

Il tirocinio rimane confermato a 24 mesi presso lo studio di un professionista con almeno 2 anni di iscrizione all’Albo. Il periodo potrà essere dimezzato a 12 mesi se il praticante possiede una laurea magistrale in una delle classi stabilite da un'apposita convezione tra Consiglio dell'ordine e ministero dell'università.

È stata modificata la quantità di ore necessarie per l’iscrizione: è previsto l’obbligo di una frequenza minima di 20 ore settimanali al posto delle quattro giornaliere. Il tirocinio nello studio potrà essere sostituito per un periodo massimo di sei mesi con la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario.

Novità anche per ciò che riguarda le verifiche. Queste, come già previsto dal vecchio Dm, saranno sempre effettuate dai consigli provinciali, ma ora potranno essere realizzate anche a campione. Le rappresentanze del territorio, infatti, potranno attuare controlli casuali invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione. Se la valutazione è negativa il praticante sarà costretto a ripetere il semestre e non potrà farlo per più di due semestri.

La pratica potrà essere sospesa per svolgere servizio civile o volontario, in caso di gravidanza o puerperio, adozione affidamento e motivi di salute. Per avere la sospensione occorre che il praticante comunichi la cosa 30 giorni prima dell’inizio dell’evento. Il periodo massimo di sospensione è di 12 mesi, da recuperare.

Intanto, a Treia si apre la seconda edizione del Festival del lavoro. I presidenti degli Ordini che nella giornata del 23 giugno si sono incontrati a Macerata, per la tradizionale assemblea, dal 24 al 26 giugno saranno impegnati a dibattere sui temi caldi del lavoro e a parlare del lavoro che cambia e della necessità di dotarsi di nuove regole. Nel corso dei lavori, infatti, verranno affrontati argomenti di grande attualità: lavori rifiutati e immigrazione, previdenza, raccordo tra scuola e lavoro, tempi di vita e di lavoro, contratti atipici. Questi alcuni dei dibattiti che saranno ggetto delle numerose tavole rotonde.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Legge di Bilancio 2025: incentivi, bonus edilizi e crediti d’imposta. Le novità

24/10/2024

Bonus nuove nascite e asilo nido: le novità della Legge di Bilancio 2025

24/10/2024

Taglio al cuneo fiscale e bonus mamme: due agevolazioni in busta paga

24/10/2024

CPB: non arriva la proroga. Sciopero dei sindacati dei commercialisti

24/10/2024

Licenziamento per superamento del periodo di comporto: evoluzione giurisprudenziale

24/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy