Consulenti del lavoro: il Consiglio di Stato boccia i parametri minimi

Pubblicato il 19 gennaio 2013 Il Consiglio di Stato, con il parere n. 158 del 18 gennaio 2013, ha espresso opinione favorevole, anche se con osservazioni, allo schema di decreto ministeriale del Lavoro, che disciplina la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi degli scritti all’Albo dei Consulenti del lavoro, da parte di un organo giurisdizionale.

Si tratta di un decreto emanato in seconda battuta dal Lavoro per regolare la determinazioni dei compensi giudiziali per alcune professioni rimaste fuori dal Dm 140/2012, che era stato adottato per le categorie professionali poste sotto la vigilanza del ministero della Giustizia.

Sul decreto, il Consiglio di Stato ha mosso alcune critiche.

Per il Consiglio, i parametri non possono essere considerati come le vecchie tariffe, per cui non è possibile stabilire, neanche a titolo indicativo, la misura minima dei parametri numerici o percentuali utili ai fini della determinazione dei compensi. La valutazione del giudice deve essere fatta senza alcun riferimento alle diminuzioni minime dei parametri.

Dato lo stato attuale di crisi del Paese, il Consiglio invita, poi, a mantenere basso il valore medio di liquidazione dei compensi.

Riguardo al tempo impiegato per lo svolgimento di una certa attività, il Consiglio spiega che non sempre tale fattore è indice di qualità/complessità dell’attività. Pertanto, si ritiene opportuno eliminare il parametro “tempo” dalle condizioni solitamente accolte per la determinazione dell’onorario.

Infine, a differenza di quanto previsto dallo schema di regolamento che considera le spese da rimborsare a parte rispetto al compenso, il Consiglio ritiene giusto, invece, che il compenso venga considerato unitario e onnicomprensivo e che in esso siano ricomprese anche le spese.
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