Dall’1 gennaio 2007, le prestazioni rese nell’esecuzione dei lavori edili verso l’appaltatore principale o il subappaltatore sono soggette ad Imposta sul valore aggiunto con il meccanismo del reverse charge, o inversione contabile. Un criterio che individua il committente della prestazione nel debitore del tributo, il quale riceve fattura senza addebito dell’imposta emessa dal prestatore, la integra con l’IVA e la contabilizza tra le operazioni attive e passive, incarnando nel contempo la figura del debitore e quella del creditore dell’imposta verso il Fisco. E’ un sistema voluto per combattere le frodi fiscali nel settore edile, in linea con le norme europee. Su esso si sofferma il documento di prassi 19, pubblicato dalle Entrate in data 4 aprile ’07 per correggere un primo orientamento contenuto nella circolare 37 del dicembre 2006.
Così, se per il passato si è precisato che eventuali prestazioni rese senza applicazione di quel meccanismo vanno considerate regolarmente fatturate sulla base del criterio del legittimo affidamento, e non sono soggette a sanzioni, ma non si è inteso chiarire se le imprese consorziate possano (con notevoli vantaggi per esse) emettere una nota di credito, ex articolo 2, comma 3, Dpr 633/72 - non essendo trascorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione (come prevede la circolare 11 del 16 febbraio 2007) - oggi (ovvero a partire dal primo gennaio del 2007) anch’esse, qualora operanti nel settore edile, applicano l’inversione contabile quando il consorzio adotti identico meccanismo nei riguardi dell’appaltatore principale o del subappaltatore.
Con la nuova circolare, l’Agenzia ha dunque riconosciuto che, ove il consorzio agisca in ragione di un contratto di subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse charge, la stessa modalità di fatturazione si riverberi nei rapporti interni. Sia, cioè, applicabile anche dalle società consorziate, sempreché le prestazioni che rendono al consorzio siano riconducibili alle regole di cui all’articolo 17, comma 6, Dpr 633/72.
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