L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 del 22 maggio risposta ad un interpello di una società non residente che risultava consolidante tramite la propria stabile organizzazione, chiarisce che l’opzione per la tassazione di gruppo rappresenta una posizione giuridica soggettiva non trasmissibile alla conferitaria per effetto del conferimento di una stabile organizzazione appartenente all’area di consolidamento. Il principio di eredità, previsto dall’articolo 176, comma 4, del Tuir, non è applicabile: la successione fiscale non si estende alle posizioni soggettive della stabile organizzazione poiché non sono suscettibili di conferimento in capo al conferitario come accade in caso di fusioni e scissioni.
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