La circolare n. 9/E dell’agenzia delle Entrate, del 9 marzo 2010, fornisce i necessari chiarimenti in materia di riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione che interessano società che hanno optato per il consolidato fiscale nazionale.
La precisazione da parte dell’Agenzia si è resa necessaria, in quanto le disposizioni in merito alla disciplina del consolidato nazionale - contenute nel Tuir e nel decreto ministeriale 23 aprile 2004 – non sono risultate esaurienti soprattutto per ciò che riguarda la riportabilità delle perdite in caso di aggregazione aziendale.
La disciplina generale delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione societaria è regolata dalle disposizioni normative di cui all’articolo 172 e 173 del Tuir. Nelle citate disposizioni, il riporto delle perdite, in caso di operazioni straordinarie, è subordinato alla permanenza delle condizioni di “vitalità economica” delle società in perdita e al cosiddetto “limite patrimoniale”, dal momento che le perdite della società che partecipano all’operazione straordinaria possono essere portate in diminuzione del reddito della costituenda società per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto, come risulta dall’ultimo bilancio.
Scopo della norma è quello di evitare operazioni di aggregazione con società prive di capacità produttiva e, dunque, finalizzate unicamente a compensare le perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra. Per quanto riguarda la disciplina delle perdite nelle operazioni di scissione si fa un diretto rinvio a quella prevista all’articolo 172 Tuir per le fusioni, tenendo comunque ben a mente che le due operazioni di riorganizzazione aziendale presentano sostanziali differenze. In entrambi i casi è possibile ravvisare, dunque, degli effetti elusi dalle suddette operazioni di riporto delle perdite anche se nel caso specifico della scissione, il rischio legato alla “compensazione intersoggettiva” delle perdite sussiste solo se la beneficiaria stessa persiste alla scissione e non sia di nuova costituzione.
Dunque, non essendoci nelle richiamate disposizioni normative alcuna indicazione specifica in merito all’applicabilità delle operazioni di riporto delle perdite in operazione di fusioni e scissioni di società che hanno aderito al consolidato nazionale, l’agenzia delle Entrate ha voluto, con la circolare in oggetto, fornire i necessari chiarimenti affinchè la messa in atto delle suddette operazioni non abbiano carattere elusivo.
La circolare n. 9/E/2010 si ripropone, così, di far chiarezza sulle interrelazioni tra la norma antielusiva specifica e la disciplina del consolidato fiscale nazionale. Il documento parte dal considerare le operazioni di aggregazione aziendale che non interrompono la tassazione di gruppo tenendole ben distinte da quelle che invece la interrompono, subordinando la continuazione della tassazione alla presentazione dell’interpello.
La conclusione a cui si giunge è che in presenza di operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite troveranno applicazione solo con riferimento a quelle "pregresse" all'ingresso nel regime di consolidato. Il beneficio che caratterizza la tassazione di gruppo, infatti, è rappresentato proprio dall’automatica e integrale compensazione intersoggettiva dei risultati imponibili positivi e negativi tra le società partecipanti al gruppo. Pertanto, le operazioni di fusione poste in essere in costanza di consolidato non avrebbero dato luogo a nessuna operazione elusiva, volta a realizzare, con l’operazione stessa di aggregazione, la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali tra i soggetti coinvolti. Per tale ragione, ogni volta che l’operazione di aggregazione non interrompe la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite possono trovare applicazione solo con riferimento alle perdite realizzate negli esercizi anteriori all’ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante all’operazione. Le perdite maturate, invece, negli esercizi di validità dell’opzione restano escluse dalle limitazioni, dato che nessun effetto elusivo è ravvisabile finchè permane la tassazione di gruppo.
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