La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione IV, con la sentenza dell’8 marzo 2010 n. 45, interviene su un caso di distribuzione dei costi infragruppo che vede contrapposte da una parte l’agenzia delle Entrate e dall’altra una società interna ad un gruppo.
L’Agenzia aveva sostenuto che i costi sopportati dalla capogruppo e poi riaddebitati pro quota alle società controllate operative non erano deducibili dal reddito imponibile Ires, a causa della mancanza del requisito di inerenza. Ciò ha legittimato l’avviso di accertamento da parte dell’ufficio territorialmente competente nei confronti dalla capogruppo, per riliquidare l’imposta dovuta e le sanzioni connesse.
Di diverso avviso è la Ctp di Reggio Emilia che, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che, in materia di deducibilità dei costi tra società facenti parte di uno stesso gruppo che ha optato per il consolidato, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere i costi senza tenere in considerazione la riduzione del reddito imponibile della holding. Pertanto, in presenza di tassazione di gruppo, i minori costi deducibili si compensano reciprocamente con i minori ricavi, lasciando il reddito della capogruppo immodificato. Ne deriva che non sussiste nel caso di specie alcun danno per l'Erario.
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