L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E, ha fornito un’importante conferma sul rapporto controllata-controllante: anche le società consortili in forma di società per azioni, in quanto soggetti passivi Ires, possono optare per il consolidato fiscale nazionale sia in qualità di controllanti sia di controllate. La risoluzione dell’Agenzia trae le sue origini dal fatto che una società per azioni avente scopo consortile si era rivolta alla direzione centrale del Fisco per essere ammessa, in qualità di controllata, all’esercizio dell’opzione di cui agli articoli 117 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi. La stessa motivava la sua richiesta sul fatto che pur non essendo un soggetto passivo Ires, le società consortili sono assimilabili ai fini fiscali alle società di capitali e, dunque, assoggettate a tale tributo; inoltre, nel modello Unico SC, le società consortili devono indicare il codice della società di capitali nella cui forma sono costituite. L’Amministrazione fiscale ha rilasciato il proprio parere favorevole, riconoscendo che possono assumere la qualifica di controllante del consolidato fiscale nazionale tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 117 del Tuir (oltre alle Spa, anche le cooperative di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati residenti diversi dalle società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). La qualità di controllata nell’ambito del consolidato fiscale nazionale potrà essere assunta, invece, solo dai soggetti costituiti nella forma delle società di capitali residenti nel territorio dello Stato diverse dalle cooperative e mutue assicurazioni. Tuttavia, ai fini fiscali, le società consortili – pur non essendo espressamente ricomprese tra i soggetti di cui al comma 2, art. 73, Tuir) - devono essere inquadrate a seconda delle forme societarie da esse rivestite, per cui lo scopo consortile può in linea di principio essere compatibile con la natura tipica della società di capitali.
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