Consob. Le “azioni sviluppo” ultimo strumento per finanziare le operazioni di ristrutturazione societaria

Pubblicato il 16 novembre 2013 La Consob, con la comunicazione n. DCG/0079962 del 9 ottobre 2013 ha fornito il proprio parere in merito alla rilevanza di un’operazione di ristrutturazione societaria ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’OPA obbligatoria di cui agli articoli 105 e seguenti del Dlgs n. 58 del 1998.

Il caso riguarda una società quotata italiana sottoposta ad una forte capitalizzazione, con l'ingresso di un nuovo socio nella catena di controllo, al fine di utilizzare le risorse finanziarie apportate per sviluppare l’attività industriale della stessa società. A seguito del rafforzamento patrimoniale della catena di controllo, la società quotata effettuerà un aumento di capitale con l’emissione di “azioni sviluppo” sul mercato.

Si tratta di una nuova tipologia di azioni ideata alla luce della riforma del diritto societario, che, da una parte, consente al soggetto che controlla la società di realizzare progetti di sviluppo senza rinunciarne al controllo (cosa che inevitabilmente accadrebbe con la diluizione delle azioni a seguito di un aumento di capitale) e, dall’altra, permette al mercato di selezionare per gli investimenti quelle società che hanno progetti industriali innovativi e che offrono i migliori dividendi.

Per la corretta emissione delle azioni sviluppo è necessaria la predisposizione di apposite clausole statutarie, che sanciscano le condizioni per la corretta conversione di tale tipologia di azioni in azioni ordinarie. In particolare, devono essere definite nello statuto tutte le condizioni per la conversione delle “azioni sviluppo” nel caso in cui si aderisca ad un’OPA.

Con riferimento al caso di specie, la Consob ha escluso l’applicabilità della disciplina dell’OPA obbligatoria in quanto, non modificandosi l’assetto di controllo, non sorgerebbe il presupposto principale dell’OPA obbligatoria, ovvero l’esigenza di tutelare gli azionisti di minoranza che subiscono una modifica sostanziale nel controllo della società.
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