Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato: otto nuove massime su concordato preventivo e crisi d'impresa
Pubblicato il 29 agosto 2013
I notai dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato hanno provveduto a redigere otto nuove massime in materia di concordato preventivo, procedure concorsuali e crisi d'impresa datate 16 luglio 2013.
In una
prima massima, la procedura di concordato preventivo viene, in particolare, esaminata a partire dal momento della delibera che approva la domanda “
con riserva” ex articolo 161 VI comma della Legge fallimentare, al fine di fare chiarezza su quale sia il ruolo del notaio nella nuova, e più snella, fase introduttiva e, in particolare, su quale sia l'oggetto della delibera che il notaio è chiamato a ricevere e ad iscrivere nel Registro delle Imprese.
Tra le varie soluzioni prospettate, quella individuata dai notai toscani vede il notaio chiamato a ricevere la delibera contenente la sola domanda ex articolo 161 VI comma della Legge fallimentare; il professionista, ossia, avrebbe solo il potere/dovere di verificare la legittimazione del dichiarante (o dell'organo deliberante) ad assumere una tale decisione non potendo entrare nel merito della proposta la cui valutazione è rimessa al giudice.
Le altre massime notarili si occupano di
concordato preventivo e incremento del patrimonio netto della società ad esso sottoposto, di legittimità della
scissione di una società soggetta a concordato preventivo e suoi effetti, di
concordato preventivo e fusione di società nonché di
trasformazione di società sottoposta a concordato preventivo, trasformazione ritenuta legittima “
nei limiti di compatibilità con
le finalità e lo stato della procedura sanciti dall'articolo 2499 c.c.”.
Nel testo delle ulteriori massime, i notai toscani focalizzano l'attenzione su legittimità della
trasformazione della società dichiarata fallita, sul
costo delle operazioni societarie straordinarie in pendenza di una procedura concorsuale, nonché, infine, sulla
crisi d'impresa e sulla disciplina degli obblighi di mantenimento del patrimonio netto societario.