Consiglio nazionale del Notariato: nota sulla circolazione degli immobili
Pubblicato il 07 dicembre 2010
Con circolare del 6 dicembre 2010, il Consiglio nazionale del Notariato ha fornito alcune precisazioni relativamente alla circolazione degli immobili alla luce della manovra economica approvata con la legge 122/2010.
In particolare, partendo dall'articolo 19 del provvedimento i notai ricordano la prescrizione secondo cui gli atti di trasferimento immobiliare devono contenere la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale può sostituire detta dichiarazione.
Ai fini della dichiarazione, la normativa catastale di riferimento deve essere intesa come quella vigente al momento in cui è avvenuto l'ultimo aggiornamento in catasto. La conformità, quindi, non può ritenersi insussistente per variazione della normativa catastale ma solo per interventi edilizi non accompagnati dalla relativa pratica catastale.
Per quel che concerne l'attestazione di conformità, il Notariato spiega che la stessa non ha termine di scadenza; ne consegue che, anche se risalente a un momento anteriore alla data di stipula dell'atto di trasferimento, è sempre valida, salvo che, nel frattempo, non siano stati realizzati interventi o attività tali da comportare l'obbligo di presentazione di variazione e/o di deposito di una nuova planimetria.
L'applicazione della normativa in esame va esclusa per le particelle censite al catasto terreni, per quei fabbricati (o porzioni di fabbricato) che non siano caratterizzati, secondo la disciplina catastale, da una potenzialità di autonomia funzionale e di reddito, per i fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti”. Per quel che riguarda i posti auto, per quelli in uso promiscuo di tutti i condomini non c'è obbligo di dichiarazione.