Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5538 del 26 settembre 2018, ha dichiarato la legittimità di una delibera del Direttore generale del personale di una Azienda sanitaria con la quale era stato imposto, anche agli avvocati dell’Azienda, di marcare con il badge l’entrata e l’uscita dal posto di lavoro, pena l’adozione di misure disciplinari.
Il Collegio amministrativo, tra gli altri motivi, ha giudicato non condivisibile la tesi secondo cui la forma di controllo in questione non si conciliava con le caratteristiche di imprevedibilità e di dinamicità che connotano la professione di avvocato, incidendo sull’autonomia gestionale e sulla libertà di azione qualificanti la professione dell’avvocato pubblico.
Per il CDS, infatti, da un lato, non era dimostrato che l’”imprevedibilità” dell’attività professionale dell’avvocato fosse tale da impedire l’efficiente e tempestivo esercizio della suindicata potestà autorizzatoria, dall’altro lato, proprio l’affidamento della medesima potestà al Dirigente del medesimo Settore cui apparteneva l’avvocato richiedente l’autorizzazione, ai fini dello svolgimento del mandato difensivo, garantiva il suo esercizio secondo criteri di snellezza, tempestività, flessibilità e coerenza con le effettive esigenze organizzative del dipendente.
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