Consiglio di Stato: l’obbligo di vaccino Covid per i sanitari è legittimo

Pubblicato il 20 ottobre 2021

Legittimo l'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2 per il personale sanitario. Lo ha confermato, da ultimo, il Consiglio di Stato.

Con sentenza n. 7045 pubblicata il 20 ottobre 2021, il CdS ha respinto, nel merito, il ricorso promosso da alcuni esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria anti Covid.

Questi si erano rivolti al Collegio amministrativo per chiedere la riforma della decisione con cui il Tar per il Friuli Venezia Giulia aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso collettivo e cumulativo contro gli atti con i quali le Aziende Sanitarie friulane avevano inteso dare applicazione, nei loro confronti, dell’obbligo di vaccino c.d. selettivo previsto dall’art. 4 del D.l. n. 44 del 2021 per medici e personale sanitario.

Gli appellanti contestavano la legittimità di questa disciplina in quanto ritenuta incompatibile con il diritto convenzionale, con quello eurounitario e con diversi parametri costituzionali.

La tesi degli appellanti si fondava su due presupposti, il primo, di ordine scientifico, relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza nei vaccini il secondo, di ordine giuridico, concernente la libertà di scelta dell'individuo.

Entrambi tali presupposti sono stati ritenuti fallaci dal Consiglio di Stato, tali da non poter essere condivisi.

Covid-19. Obbligo vaccinale "selettivo" legittimo

Il Collegio amministrativo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, ha sottolineato che la profilassi della vaccinazione è efficace nell’evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio.

Ciò, secondo quanto emerso non solo dagli studi condotti in fase di sperimentazione, ma anche dall’evidenza dell’imponente mole di dati acquisiti successivamente all’avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio,

Le terapie vaccinali regolarmente approvate – ha continuato il Consiglio - presentano un rapporto rischio/beneficio favorevole che, allo stato delle conoscenze scientifiche, delle sperimentazioni eseguite, degli studi clinici e dei dati disponibili, non è dissimile da quella dei vaccini tradizionali.

I dati relativi alla drastica riduzione di contagi, ricoveri e decessi, a oggi disponibili e resi di pubblico dominio, dimostrano sul piano epidemiologico che la vaccinazione - unitamente alle altre misure di contenimento – si sta dimostrando efficace, su larga scala, nel contenere il contagio e nel ridurre i decessi o i sintomi gravi.

No a esitazione vaccinale nella fase di emergenza

Ciò posto, nel bilanciamento tra i valori dell’autodeterminazione individuale, da un lato, e della tutela della salute pubblica, dall’altro, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, “non vi è legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la c.d. esitazione vaccinale”.

La vaccinazione obbligatoria selettiva, infatti, risponde a una chiara finalità di tutela, nei confronti:

Del resto, in un ordinamento democratico come il nostro, “rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l’obbligatorietà di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell’obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell’intera società”.

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