Le Faq pubblicate dalle Pubbliche Amministrazioni svolgono una funzione eminentemente pratica e non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge, sicché le stesse non possono essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Al tempo stesso, le Frequently Asked Questions non possono essere considerate affini alle circolari e non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi.
I sopradetti principi sono stati precisati dal Consiglio di Stato, nella sentenza 20 luglio 2021, n. 1275, secondo cui il ricorso alle Faq persegue le esigenze di trasparenza e di economicità dell’attività della pubblica amministrazione, risolvendo temi o interrogativi volti a soddisfare preventivamente le esigenze di chiarimenti dei destinatari.
Le Faq rimangono, dunque, sconosciute all’ordinamento giuridico ed in particolare all’art. 1 delle preleggi del Codice Civile.
Tuttavia, in applicazione del principio del legittimo affidamento nei confronti della pubblica amministrazione, le risposte alle Faq, pur nella loro atipicità, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent, talché, pur non avendo carattere vincolante, contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti amministrativi.
In tal senso, la pubblicazione di una Faq identifica la predetta ratio del provvedimento amministrativo a cui è consentito il discostamento da parte della pubblica amministrazione solo allorquando quest’ultima è in grado di addurre, in un momento successivo, elementi sostanzialmente decisivi e necessariamente soggetti a uno scrutinio severo del giudice volto ad evitare il rischio di libero arbitrio o che, comunque, leda l’affidamento creato ai destinatari delle disposizioni.
Ciò assunto appare opportuno che, qualora il destinatario metta in atto le indicazioni delle Faq emesse da una pubblica amministrazione, proceda a fotografare – anche in ragione delle soventi variazioni che spesso vengono apportate – il suddetto indirizzo amministrativo.
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