Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5522 pubblicata il 26 settembre 2018, ha respinto l’appello promosso da diversi dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia delle Entrate, inquadrati nella Terza Area funzionale, ai quali erano stati conferiti, in via provvisoria, incarichi di funzioni dirigenziali sulla base di una norma del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, poi dichiarata illegittima nonché incostituzionale (Consulta n. 37/2015).
Questi avevano impugnato la decisione del Tar Lazio (n. 7811/2017) concernente la domanda di annullamento, previa sospensiva, del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, con cui, nel nominare la commissione del concorso a 175 posti di dirigente, aveva manifestato la propria volontà di proseguire nell'iter concorsuale avviato.
Nel provvedimento impugnato, in particolare, oltre alla nomina dell’apposita commissione di esame, era stato precisato che sulla base della sentenza n. 4641/2015 del Consiglio di Stato non avrebbero dovuto essere valutati gli incarichi di direzione e gestione degli uffici conferiti ai sensi della soppressa disposizione del regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate.
Con decisione ora confermata anche in sede di appello, i giudici regionali avevano ritenuto le domande avanzate in parte inammissibili, in parte infondate.
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