E’ necessario il consenso di tutti i condomini per istallare ripetitori di telefonia mobile sul lastrico solare del condominio?
Su tale questione, ritenuta di particolare importanza, la Seconda sezione civile della Corte di cassazione, con due ordinanze interlocutorie di uguale contenuto, n. 8943 e 8944 del 29 marzo 2019, ha disposto la trasmissione degli atti di causa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili.
Nel dettaglio, è stato chiesto al Massimo Collegio di legittimità di precisare se, per l'approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l'installazione di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari per l'esercizio del servizio di telefonia mobile), che comportino la trasformazione dell'area, riservando comunque al detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel corso del rapporto come alla fine dello stesso, sia necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio, ai sensi dell'art. 1108, comma 3, del Codice civile.
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