A seguito della richiesta del 21 luglio u.s. del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Istituto previdenziale accoglie le proposte formulate al fine di sgravare imprese ed intermediari dalla variazione delle denunce contributive contenenti conguagli relativi alla malattia da Covid-19 e quarantena con codici DM diversi da quelli resi noti nel Messaggio INPS n. 3871/2020.
Nel citato riscontro, l’Istituto previdenziale – attese le necessità sugli appositi stanziamenti economici –, nel comprendere le difficoltà segnalate, accoglie le richieste del CNO individuando una differente soluzione amministrativo-informatica che consentirà all’Ente di monitorare le risorse previste dalla normativa senza che vengano rielaborati gli Uniemens già trasmessi.
In tale ottica, la nuova modalità individuata – che sarà oggetto di prossima comunicazione integrante le disposizioni amministrative del messaggio n. 3871/2020 – prevederà la sola restituzione dell’importo già conguagliato come indennità di malattia inserendo nella colonna a debito il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia) presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e, contestualmente, nella colonna a credito del DM i codici corrispondenti indicati nel citato Messaggio INPS n. 3871/2020.
Tali indicazioni potranno essere effettuate nelle denunce con periodo di competenza da agosto 2021 a dicembre 2021.
Si rammenta che rientrano nelle disposizioni in commento i menzionati eventi sospensivi del rapporto di lavoro ante 30 settembre 2020.
Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".