Tutto pronto per il conguaglio Irpef in busta paga per i lavoratori dipendenti. Si tratta, in particolare, delle classiche trattenute o rimborsi Irpef che effettua direttamente il sostituto d’imposta annualmente, e che non necessitano di alcun adempimento da parte del lavoratore. La scadenza entro la quale effettuare il predetto conguaglio non è univoca per tutti, poiché dipende soprattutto dalla data di presentazione del Mod. 730/2019, che quest’anno deve essere trasmesso entro il 23 luglio 2019. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, il contribuente attesta, a consuntivo, a quanto ammonta il suo reddito percepito nell’anno d’imposta 2018, ma soprattutto l’importo delle trattenute Irpef già effettuate dal sostituto d’imposta.
Dunque, è facile intuire che la tempistica del conguaglio Irpef è pressoché subordinato alla data di presentazione della dichiarazione reddituale. In via generale, più si anticipa la presentazione del Mod. 730/2019 e maggiore è la possibilità del contribuente di vedersi effettuare il conguaglio Irpef sulla busta paga di luglio. Chiaramente i contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 a ridosso della scadenza, vedranno applicarsi il conguaglio delle imposte sui redditi sulla busta paga di agosto, o al massimo in quella di settembre.
Inoltre è bene specificare, fin da ora, che il conguaglio di luglio opera solo per i contribuenti che utilizzano il Mod. 730/2019, in quanto l’utilizzo del Modello Redditi PF allunga i tempi di erogazione di un eventuale rimborso, che è inviato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Laddove il dipendente, sulla base dei dati rinvenibili dalla dichiarazione reddituale (si considera l’Irpef al netto delle detrazioni fiscali), abbia versato più imposte di quelle effettivamente dovute, il sostituto d’imposta riconosce un credito nei confronti del contribuente.
Come anticipato in premessa, il dipendente non è chiamato a svolgere alcunché per vedersi riconoscere il credito Irpef, poiché il rimborso è inserito direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro.
Ma per i lavoratori che non hanno un sostituto d’imposta, come avviene il conguaglio Irpef? Questi ultimi, se hanno inserito l’IBAN nella dichiarazione reddituale, possono ricevere il rimborso mediante accredito diretto su conto corrente. In questo caso, il conguaglio andrà a buon fine solo se l’intestatario (o uno degli intestatari) del conto è la stessa persona che è titolare del rimborso.
Diversamente, l’Agenzia delle Entrate provvederà (per importi per un massimo di 1.000 euro) ad inviare una comunicazione al titolare del rimborso, invitandolo a presentarsi presso un ufficio postale per la riscossione dell’importo a conguaglio Irpef in contanti. Per importi superiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, la Banca d’Italia si avvarrà di vaglia.
Il conguaglio Irpef a debito, invece, è una situazione opposta a quella appena descritta. In questo caso, dalle risultanze rinvenibili dal Mod. 730/2019, emerge un debito Irpef da saldare poiché le imposte trattenute dal sostituto d’imposta non bastano a coprire l’Irpef dovuta.
Come nel caso del conguaglio Irpef a credito, anche quando si realizza una situazione a debito, è il sostituto d’imposta ad operare la trattenuta in busta paga, a partire dal mese di luglio.
Per chi risultasse sprovvisto di sostituto d’imposta, al contrario, si dovrà provvedere al pagamento della quota necessaria per il conguaglio Irpef a debito. Le opzioni riservate per ripianare i conti con il fisco sono le seguenti:
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