Conguaglio contributivo di fine anno, istruzioni Inps

Pubblicato il 04 gennaio 2023

Fornite dall’Inps, con la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio contributivo 2022.

I termini del conguaglio

Le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 con scadenza 16 gennaio 2023, possono essere effettuate anche con quella di competenza di gennaio 2023 avente scadenza il 16 febbraio 2023. Inoltre, potendo i conguagli riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2023 con scadenza 16 marzo 2023.

Elementi variabili della retribuzione

In presenza di fattispecie che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, di malattia, di maternità, integrazioni salariali e congedi a vario titolo, riferiti al mese di dicembre 2022 e i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2023, occorre che gli stessi siano evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Detti elementi si considerano secondo il principio della competenza (vale a dire dicembre 2022), mentre ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2023.
Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro devono includere gli elementi in oggetto nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.

Massimale contributivo

Il massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 per l’anno 2022 è pari a € 105.014,00; per i lavoratori dipendenti, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale> <Dati Retributivi> deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente va indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà quindi valorizzato a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

Per il conguaglio del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/92 in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, e calcolato sulla parte eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2022 a € 48,279,00 annui e 4,0123,00 mensili), deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> i <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

Fringe benefits

Limitatamente al periodo di imposta 2022, il massimale di esenzione è stato elevato a 3.000 euro dal D.L. n. 176/22; a tale proposito, l’Istituto rinvia a quanto già illustrato con messaggio n. 4616/22.

Fondo di Tesoreria

Ricordando che il versamento delle quote di TFR è effettuato mensilmente, l’Istituto specifica che in occasione delle operazioni di conguaglio le aziende devono provvedere alla sistemazione delle eventuali differenze a debito o a credito determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Per le posizioni contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” si richiama quanto disposto con il messaggio n. 3025/19.
Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti nell’anno solare; in tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a partire da quello di inizio dell’attività.
Il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno deve essere maggiorato del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento, costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita rilevato a fine anno dall’Istat.
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2022, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2023 (vale a dire, 31 marzo 2023).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2022 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro devono determinare la rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa l'imposta sostitutiva del 17%, recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva potranno essere restituite attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale>, sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico UniEmens.

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