Conguagli degli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati da Fondi di solidarietà adeguati
Pubblicato il 25 febbraio 2015
L’INPS, con messaggio n.
1393 del 24 febbraio 2015, ha fornito istruzioni relative alla gestione contabile dei
conguagli a credito e a debito degli
assegni straordinari di sostegno del reddito erogati dai
Fondi di solidarietà la cui disciplina viene adeguata alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n.
92/2012, categorie 027-VOCRED (
credito ordinario), 028-VOCOOP (
credito cooperativo) e 198-VESO33 (
assicurativi), distinguendo tra i:
- conguagli a credito/debito dei lavoratori di
prestazioni di esodo vigenti;
- conguagli a credito/debito dei lavoratori di
prestazioni di esodo eliminate.
Chiarisce l’Istituto che, nel
primo caso:
- i conguagli a credito dei lavoratori devono essere accreditati ai beneficiari direttamente nella prima rata di assegno straordinario estratta, successiva alla ricostituzione;
- i conguagli a debito dei lavoratori devono essere recuperati direttamente sulle future rate di assegno straordinario estratte.
Nel caso di
prestazioni di esodo eliminate, gli assegni straordinari sono a totale carico dell’azienda esodante presso la quale il lavoratore prestava servizio, per cui la provvista corrispondente al fabbisogno di copertura degli stessi sarà incassata prima di poterne disporre il pagamento a favore dei beneficiari.