Congruità in edilizia, nuova procedura di “alert” e maggiori poteri alle casse edili

Pubblicato il 09 marzo 2023

Dal 1° marzo 2023 arriva la procedura automatizzata di alert attivata dalle Casse Edili competenti in materia di congruità. Entra nel vivo, infatti, quanto previsto dall’accordo raggiunto dalle Parti sociali lo scorso 7 dicembre 2022 al fine di sensibilizzare il corretto adempimento alla normativa vigente, specie con riferimento alla richiesta dell’attestazione della congruità.

Tra le novità in vigore dal 1° marzo, diversamente da quanto previsto dall’art. 4, comma 1, decreto ministeriale n. 143/2021, esplicativo di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, laddove l’attestazione di congruità non venga richiesta dall’impresa affidataria o dal soggetto delegato ai sensi dell’art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dal committente, interverrà, in qualità di delegata, la Cassa edile di competenza.

Novità anche per i subappaltatori, i quali potranno inserire i cantieri della Committente (impresa affidataria principale).

Stop, invece, alle “semplici” autodichiarazioni utili al raggiungimento della percentuale minima di congruità.

Il DURC di congruità

Come ormai noto, dal 1° novembre 2021, al fine di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e per presidiare sistemi di qualità e sicurezza nell’esecuzione delle lavorazioni edili, le imprese del settore sono state assoggettate alla verifica di congruità della manodopera impiegata per l’esecuzione di lavori pubblici, di qualsivoglia importo, ovvero privati, se di importo superiore a 70.000 euro.

ATTENZIONE: Per i cantieri/lavori/appalti privati il valore da assumere per l’assoggettamento all’obbligo di congruità è quello del valore complessivo dell’opera. La percentuale di incidenza minima della manodopera, invece, dovrà essere calcolata sui soli lavori “edili”. Si rammenta, altresì, che rientrano nei “lavori edili” tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile.

La nuova disciplina, prevista dal Decreto Semplificazioni e regolamentata dal decreto ministeriale n. 143/2021, si applica per tutti i cantieri con data di inizio lavori decorrente dal 1° novembre 2021.

In tale ambito, le Parti sociali hanno individuato, con l’accordo sindacale del 10 settembre 2020, le percentuali minime di incidenza della manodopera parametrate a seconda dei singoli lavori da eseguire caratterizzanti il cantiere. I coefficienti, ad oggi vigenti ed integrati rispetto all’accordo appena citato, sono i seguenti:

Categorie

% incidenza minima di manodopera sul valore dell’opera

1

OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture

14,28%

2

OGI – nuova edilizia industriale esclusi impianti

5,36%

3

Ristrutturazione di edifici civili

22%

4

Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti

6,69%

5

OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati

30,00%

6

OG3 – opere stradali, ponti, etc.

13,77%

7

OG4 – opere d’arte nel sottosuolo

10,82%

8

OG5 – dighe

16,07%

9

OG6 – Acquedotti e fognature

14,63%

10

OG6 – gasdotti

13,66%

11

OG6 – oleodotti

13,66%

12

OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13

OG7 – opere marittime

12,16%

14

OG8 – opere fluviali

13,31%

15

OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16

OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17

OG12 – 0013 – bonifica e protezione ambientale

16,47%

18

OG3 – Sottocategoria – Lavori di bitumatura

6,00%

19

OS1 – Lavori in terra

10,00%

20

OS2 – A – Superfici decorate di beni del patrimonio culturale

35,00%

21

OS6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

14,00%

22

OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

18,00%

23

OS8 – Opere di impermeabilizzazione

18,00%

24

OS11 – Apparecchi strutturali speciali

12,50%

25

OS12-A – Barriere stradali di sicurezza

10,00%

26

OS12-B – Barriere paramassi, fermaneve e simili

13,00%

27

OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato

6,00%

28

OS21 – Opere strutturali speciali

15,00%

29

OS23 – Demolizione di opere

10,00%

30

OS24 – Verde e arredo urbano

20,00%

31

OS25 – Scavi archeologici

30,00%

32

OS26 – Pavimentazione e sovrastrutture speciali

7,00%

33

OS35 – Interventi a basso impatto ambientale

15,00%

Si rammenta che la richiesta di congruità, effettuabile dal portale Edilconnect, va richiesta:

Novità dal 1° marzo 2023

Tutti i cantieri edili ancora attivi alla data del 1° marzo 2023 saranno soggetti alla nuova procedura di alert prevista dall’accordo sindacale del 7 dicembre 2022.

I soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, sempreché abbiano una data di inizio lavori successiva al 1° novembre 2021, potranno beneficiare del rilascio dell’attestato di congruità dalla Cassa edile/Edilcassa competente anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente resa necessaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’impiego di macchinari altamente tecnologici ovvero materiali di pregio ovvero vi sia la presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili.

Per quanto concerne le prestazioni rese dai lavoratori autonomi o dai titolari di impresa artigiana, dovrà assumersi – come già avveniva – il valore convenzionale di 173 ore massime mensili, distribuibili, naturalmente, su più cantieri, da parametrare alla retribuzione oraria del 3° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e del 5° livello per i titolari di impresa artigiana.

Altresì, per quanto concerne i lavoratori autonomi, in caso di presentazione della fattura idonea ad attestare i costi registrabili presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa dovrà contenere specificatamente l’importo della manodopera.

Il nuovo sistema di alert

Trasmessa la DNL alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, anche per il tramite del sistema CNCE_Edilconnect, verrà generata una email-pec all’impresa affidataria ed al committente avente lo scopo di informare i predetti destinatari che, ai sensi del DM n. 143/2021, l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità. Con la medesima comunicazione verrà altresì ricordato che sarà cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima del saldo finale da parte del committente, richiedere la verifica di congruità.

Laddove l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia proceduto ad inserire il cantiere sul portale Edilconnect, ma vi abbia, invece, proceduto l’impresa subappaltatrice, indicando – quale campo obbligatorio – l’indirizzo dell’impresa affidataria, il sistema procederà ad inviare una PEC a quest’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere ovvero alla verifica dei dati inseriti.

Come già in vigore, ogni giorno 3 del mese, il sistema invierà il riepilogo all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri al fine di consentirne un corretto monitoraggio.

Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 giorni prima della fine dei lavori il sistema invierà una PEC all’impresa affidataria ed al committente informandoli che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento del saldo finale.

Omessa richiesta della congruità

Giunti alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:

In tal senso, la richiesta di DURC di congruità verrà automaticamente gestita dalla Cassa Edile/Edilcassa in qualità di delegata sicché il sistema CNCE Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta dell’attestazione di congruità nei tempi definiti.

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (testo coordinato Legge 11 settembre 2020, n. 120)

Accordo nazionale edili industria del 7 dicembre 2022

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