Con la risposta ad alcune Faq, la Commissione nazionale paritetica delle casse edili interviene a puntualizzare alcuni aspetti relativi alla congruità nel settore edile, oggetto di Accordo delle Parti sociali lo scorso 7 dicembre e la cui disciplina è stata modificata a decorrere dal 1° marzo 2023.
Dal 1° novembre 2021 (D.M. n. 143/2021), per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e presidiare sistemi di qualità e sicurezza nell’esecuzione delle lavorazioni, le imprese del settore edile sono assoggettate alla verifica di congruità della manodopera impiegata per l’esecuzione di lavori pubblici di qualsivoglia importo, ovvero privati se di importo superiore a 70.000 euro.
Dallo scorso 1° marzo, inoltre, è stata attivata la procedura automatizzata di alert attivata dalle Casse Edili competenti in materia di congruità, dando seguito a quanto disposto dall’accordo raggiunto dalle Parti sociali il 7 dicembre 2022 per incentivare e il corretto adempimento alla normativa vigente con riferimento alla richiesta dell’attestazione della congruità.
Di seguito le principali risposte fornite dalla Commissione nazionale paritetica.
Calcolo della congruità
Con riferimento alla percentuale applicata all’attività di montaggio di elementi prefabbricati all’interno dei cantieri edili, viene precisato che la stessa, indipendentemente dal materiale utilizzato, è pari al 6%.
Attività geognostiche
Le attività di indagini geognostiche non sono soggette alla verifica di congruità. Se, però, per la realizzazione delle stesse, siano necessari interventi di movimento terra, scavo e similari, queste ultime attività sono soggette in quanto lavorazioni edili.
Attività di montaggio linee vita
L’attività di montaggio linee vita e quella di moviere sono attività edili e, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione della congruità.
Opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari
Il costo dei lavoratori marittimi assunti tramite della Capitaneria di Porto e non con contratto edile, ma che concorrono allo specifico lavoro edile, può valere ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità. E’ però necessario esibire idonea documentazione che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa. In tutti gli altri casi, al personale impiegato in attività edili (marittime, fluviali, lacunari o lagunari), deve essere applicato il CCNL dell’edilizia, con relativa iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".