Congruità per due anni per non rischiare l’accertamento induttivo

Pubblicato il 19 agosto 2011 La manovra bis è intervenuta nuovamente anche sulla disciplina che regola la materia dell’accertamento fiscale e degli studi di settore. Scopo del legislatore è quello di potenziare l’efficacia di tali strumenti, ora principali fonti di selezione e di controllo da parte del Fisco.

Poco più di un mese fa, la precedente manovra estiva (Dl 98/2011) aveva stabilito che in presenza di determinate condizioni le Entrate non potessero eseguire accertamenti induttivi nei confronti dei contribuenti che risultavano, anche a seguito di adeguamento spontaneo, congrui agli studi di settore.

La legge n. 146/1998 è stata ancora una volta modificata dal Dl 138/2011, comma 35, dell’articolo 2, con le seguente conseguenza: gli accertamenti analitico-induttivi non sono esperibili dall’Amministrazione finanziaria non soltanto a condizione che i contribuenti risultino congrui e coerenti per l’anno oggetto di controllo e che in esito a quest’ultimo emergano attività non dichiarate pari o inferiori al 40% dei ricavi/compensi dichiarati (con un massimo di 50.000 euro), ma, per evitare l’accertamento induttivo è, ora, necessario anche che tali contribuenti siano risultati congrui con gli studi di settore in relazione al periodo d’imposta precedente.

In altri termini, i contribuenti soggetti agli studi devono risultare congrui per due anni consecutivi e coerenti per uno per poter essere al riparo da un eventuale accertamento induttivo da parte del Fisco.
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