Anche il figlio non convivente con il genitore gravemente disabile ha diritto a fruire del congedo straordinario per assisterlo, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge (anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi, poi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi).
Questo è quanto ha sostenuto la Corte Costituzionale con sentenza n. 232, depositata il 7 dicembre 2018, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.
La Corte ha ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario che esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all’esigenza di assicurare la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione.
In effetti il Legislatore, nell’estendere a soggetti diversi il beneficio della fruizione del congedo in questione, ha posto come requisito la precedente convivenza con il disabile proprio per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura ma questo requisito rischia di pregiudicare il genitore disabile, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all’origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza.
Quindi, certamente il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile ma tale presupposto non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.
Naturalmente il figlio non convivente che abbia conseguito il congedo straordinario avrà l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.
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