La Corte Costituzionale, con sentenza n. 203/2013 ha riconosciuto il diritto del parente o affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità, a fruire del congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
L’INPS, con circolare n. 94/2015, ha stabilito che le assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistenza e cura dei soggetti disabili non può considerarsi utile né ai fini del raggiungimento delle suddette tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di lavoro effettivo ai fini della NASpI, ma deve essere neutralizzata e determina un conseguente ampliamento rispettivamente del quadriennio e dei dodici mesi di riferimento.
Pertanto, con messaggio n. 2178 del 26 maggio 2017, l’INPS ha precisato che, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, i periodi da neutralizzare devono intendersi anche relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
Quindi saranno riesaminate in autotutela le domande intese ad ottenere l’indennità NASpI respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza n. 203/2013, purché non riferite a rapporti già esauriti.
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