Congedo straordinario: nuova funzionalità per la rinuncia online

Pubblicato il 11 luglio 2023

Con il messaggio 10 luglio 2023, n. 2600, l’Istituto Previdenziale rende noto il rilascio della nuova funzionalità online che consente agli utenti di comunicare la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto per la fruizione del congedo straordinario per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità.

Nello specifico, lo sportello telematico per l’acquisizione delle domande di congedo straordinario è stato implementato con la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” tramite la quale sarà possibile variare alcune condizioni dichiarate in una domanda già trasmessa.

Nuova funzionalità

La funzionalità permette di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo indicato in una domanda di congedo straordinario già presentata e in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.

NOTA BENE: L’utente non potrà comunicare la volontà di rinunciare ai benefici derivanti dalle domande per le quali il periodo richiesto originariamente sia già trascorso oppure non sia ancora iniziato.

Di seguito si illustra un caso esemplificativo:

In tal caso, la comunicazione di rinuncia potrà essere trasmessa esclusivamente per la prima domanda per il periodo dal 20/01/2023 al 31/12/2023 (in quanto tale periodo ricomprende anche il mese di luglio 2023).

Diversamente, per le ulteriori due domande non sarà possibile rinunciare in quanto il periodo richiesto non è ancora iniziato.

Gli utenti interessati potranno rinunciare al periodo di congedo straordinario direttamente sul portale INPS, al seguente percorso: “Indennità per congedi straordinari” > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, alla voce di menu “Comunicazione di variazione”, previa autenticazione con SPID, CNS o CIE.

L’utente dovrà indicare le seguenti informazioni:

Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati richiesti, il soggetto potrà:

Le comunicazioni di variazione e di annullamento potranno essere rispettivamente consultate nelle sezioni “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.

Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione.

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