A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2018, l’INPS - con messaggio n. 4074, del 2 novembre 2018 - ha comunicato che i periodi di congedo straordinario per assistere i portatori di handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, vanno esclusi dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del Testo Unico sulla maternità e paternità.
Si rammenta che il citato comma 2, art. 24, stabilisce che le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
L'Istituto fa notare che la Corte costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
Inoltre, in virtù della Legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, dal computo dei sessanta giorni vanno esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.
Conclude il messaggio sottolineando che le indicazioni fornite si applicano, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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