Congedo per assistere il familiare, necessaria la comunicazione al datore

Pubblicato il 14 settembre 2019

Il dipendente, autorizzato dall’INPS a fruire del congedo straordinario per assistenza al figlio con handicap grave (art. 43 del D.Lgs. n. 151/2001), deve comunque comunicare l’assenza all’azienda? All’interrogativo hanno risposto i giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22928 del 13 settembre 2019, specificando che, seppur non esiste una specifica legge che impone l’obbligo di informare l’azienda dell’assenza, il lavoratore non è coperto dal permesso per assistere il familiare disabile quando manca la predetta comunicazione al datore. Ciò vale anche se il congedo risulti autorizzato dall’INPS, che poi è il soggetto che effettivamente deve farsi carico dei relativi oneri finanziari.

Congedo per assistere il familiare, basta un regolamento

Come appena accennato, nonostante non esiste a livello normativo una specifica legge che impone l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’assenza per assistere un familiare portatore di grave disabilità, basta un regolamento affinché l’azienda sia comunque chiamata ad autorizzare la fruizione e adottare conseguenti misure organizzative anche nell’interesse del dipendente.

Infatti, la Corte d’Appello ha dichiarato il licenziamento legittimo per superamento del comporto in quanto il lavoratore in malattia non ha comunicato in tempo l’autorizzazione ottenuta dall’INPS al permesso di cui al D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto, la relativa durata non può essere scomputata dal periodo di conservazione del posto e dunque il titolo dell’assenza non cambia.

Congedo per assistere il familiare, determinazione della retribuzione

La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, precisando che a nulla rileva la mancanza di una norma di rango primario che imponga di presentare al datore l’istanza di congedo straordinario. A tal fine è sufficiente il D.M. 278/2000, che è comunque fonte di diritto oggettivo e costituisce provvedimento attuativo dell’art. 4 della L. n. 53/2000.

Considerato che il D.Lgs. n. 151/2001 rientra comunque fra i congedi “per eventi e cause particolari” disciplinati dal regolamento, gli ermellini hanno evidenziato che è comunque necessario un contraddittorio fra datore e lavoratore istante, anche perché l’azienda può rinviare oltre che negare la fruizione del permesso. Inoltre, durante il congedo il dipendente ha diritto a percepire un’indennità commisurata alla retribuzione che può determinare soltanto il datore, il quale quindi deve esserne a conoscenza.

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