Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, molti lavoratori, stante l'esigenza di accudire la prole, stanno ricorrendo alla richiesta del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In tale ambito, anche in considerazione delle imminenti festività natalizie, si rammenta che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, i giorni festivi saranno utili ai fini della determinazione del periodo massimo richiedibile solamente ove gli stessi siano interamente collocati - senza soluzione di continuità - nel periodo di fruizione richiesto.
Diversamente, nel caso in cui il lavoratore rientri al lavoro nel giorno antecedente a quello festivo, pur riprendendo a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, le festività non andranno considerate ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale.
In particolare, come ribadito nella recente Ordinanza della Corte di Cassazione 22 luglio 2020, n. 15633, la ripresa effettiva dell'attività lavorativa, anche per una sola giornata, interrompe la continuità del congedo parentale con conseguente esclusione dell'attribuzione di tale titolo alle successive giornate.
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