Congedo parentale: attenzione alle domande per l’aliquota maggiorata

Pubblicato il 08 luglio 2024

Si chiama “Congedo parentale con richiesta di aliquota maggiorata”. La procedura, aggiornata alle ultime novità di legge, consente all’INPS e ai suoi operatori di creare e gestite le pratiche di congedo parentale con richiesta di indennità con aliquota maggiorata.

A comunicarlo è lo stesso Istituto con il messaggio 19 giugno 2024, n. 2283.

Il messaggio, non pubblicato sul sito istituzionale, annuncia il rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti interessati e per la lavorazione delle nuove pratiche e delle pratiche già presenti in procedura sia per il congedo parentale a ore sia per quello giornaliero.

Congedo parentale con aliquota maggiorata

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha elevato l'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.

Successivamente la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto l’incremento dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% per il solo anno 2024 (e al 60% per gli anni successivi) per un ulteriore mese della retribuzione, per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino.

L’indennità maggiorata può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, del settore privato e pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Il mese indennizzato con aliquota maggiorata è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi (anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio) o da uno soltanto di essi.

L’INPS ha emanato le relative istruzioni con le circolari n. 45 del 16 maggio 2023 e n. 57 del 18 aprile 2024.

Genitori lavoratori dipendenti: congedo parentale con aliquota maggiorata per il 2024 in sintesi

 

Entro i 6 anni di età del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia

Entro i 6 anni di età del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia

Entro i 12 anni di età del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia

Entro i 12 anni di età del figlio o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia

 

Congedo indennizzato con aliquota maggiorata

Congedo indennizzato con aliquota maggiorata

Congedo indennizzato con aliquota ordinaria

Congedo non indennizzato o indennizzato con aliquota ordinaria

 

Fino a 1 mese

 

Fino a 1 mese supplementare

 

Restanti mesi (fino a 9)

Fino a 10 o 11 mesi

Operatività

Dal 1° gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

 

 

Aliquota

80%

80%

30%

Non indennizzato

30% se reddito < 2,5x minimo pensionistico

Condizioni aggiuntive

Congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31 dicembre 2022

Congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31 dicembre 2023

 

 

 

Domande di congedo parentale con aliquota maggiorata

Con il messaggio 19 giugno 2024, n. 2283, l’INPS ricorda, in primo luogo. che i lavoratori dipendenti possono presentare la domanda di congedo parentale e congedo parentale a ore, in via telematica,  tramite il portale web dell'Istituto o il Contact Center integrato o gli Istituti di Patronato.

A seguito del rilascio degli aggiornamenti procedurali è possibile chiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata.

A tal fine, chiarisce l’Istituto, è necessario spuntare con ‘SI' la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l'indennizzo con aliquota maggiorata” presente nella pagina “Dati domanda”.

Inoltre, se la data del parto o la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, va inserita almeno una delle seguenti date:

Se l'evento ricade nel 2023, per il diritto dell'ulteriore mese con aliquota maggiorata è necessario inserire almeno una delle tre date, se successiva al 31 dicembre 2023.

Controlli INPS sulle domande di congedo parentale

L’INPS valuta il diritto all'indennità con aliquota maggiorata solo per le pratiche che riportano la richiesta di indennità con aliquota maggiorata, a valle della valutazione del diritto all'indennità.

In particolare, la procedura verifica che:

È importante evidenziare che, in presenza di richieste di indennità non fondate, la procedura non indennizza automaticamente con l'aliquota base al 30%, ma chiede la rimozione del Tab di richiesta di indennità maggiorata.

Gestione delle pratiche già presenti in procedura

L’INPS, con il messaggio 19 giugno 2024, n. 2283, fornisce infine le istruzioni che gli operatori delle sedi territoriali devono seguire per la rilavorazione delle pratiche definite prima degli adeguamenti della procedura.

Relativamente alle pratiche di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti definite prima degli adeguamenti della procedura, l’INPS fa presente che un periodo di congedo parentale, accolto con indennità prima degli adeguamenti della procedura, può essere rilavorato dall’operatore che inserirà la richiesta di indennità con aliquota maggiorata.

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